Il Garante privacy ha avuto recentemente occasione di precisare che i dati personali devono essere esatti e aggiornati anche negli archivi giornalistici on-line.
Come si legge nella newsletter dell’Autorità, accogliendo i ricorsi [doc. web n. 2286820 e 2286432] di due cittadini, il Garante privacy ha infatti ordinato a un gruppo editoriale di aggiornare alcuni articoli presenti nell'archivio storico on-line di un suo quotidiano.
L'editore dovrà individuare modalità che segnalino al lettore l'esistenza di rilevanti sviluppi delle vicende che riguardano i due interessati (ad esempio, con un link, un banner o una nota all'articolo). L'adozione di questo accorgimento è in grado, infatti, afferma il Garante, di garantire alle persone il rispetto della propria identità, così come si è evoluta nel tempo, consentendo al lettore di avere un'informazione attendibile e completa.
I ricorrenti si erano rivolti all'Autorità per chiedere la rimozione dall'archivio storico on-line di alcuni articoli riguardanti gravi vicende giudiziarie in cui erano rimasti coinvolti o, quanto meno, l'integrazione o l'aggiornamento delle notizie con gli esiti delle successive sentenze, a seconda dei casi di proscioglimento, assoluzione o intervenuta prescrizione.
Nel riconoscere la liceità della conservazione degli articoli di cronaca nell'archivio storico on-line del quotidiano, l'Autorità, come in molti altri casi esaminati in passato, ha detto però no alla rimozione degli articoli (operazione che avrebbe alterato l'integrità dell'archivio), ma ha ritenuto che i ricorrenti avessero diritto ad ottenere l'aggiornamento o l'integrazione dei dati personali.
La decisione del Garante si pone in linea con una recente sentenza della Cassazione, la quale, nell'affrontare un caso analogo, ha statuito che per salvaguardare l'attuale identità sociale di una persona occorra garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia di cronaca, attraverso il collegamento ad altre informazioni successivamente pubblicate.
Rileva in particolare il Garante in uno dei due provvedimenti citati:
« visto che a questo riguardo, come indispensabile corollario della riconosciuta liceità della conservazione degli articoli di cronaca a suo tempo pubblicati nella sezione del sito internet dell'editore resistente denominato archivio storico, va garantito il diritto (pienamente compreso fra le posizioni giuridiche azionabili ai sensi dell'art. 7 del Codice) dell'interessato ad ottenere l'aggiornamento/integrazione dei dati personali che lo riguardano quando eventi e sviluppi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica (seppure a suo tempo corretta) incidendo significativamente sul profilo e l'immagine dell'interessato che da tali rappresentazioni può emergere;
RITENUTO che in questa prospettiva debbono essere richiamate le conclusioni cui è pervenuta recentemente la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5525/2012) che, giudicando su analoga fattispecie, ha statuito che "a salvaguardia dell'attuale identità sociale del soggetto (occorra) garantire al medesimo la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo". Se, pertanto, una vicenda ha registrato una successiva evoluzione, "dall'informazione in ordine a quest'ultima non può invero prescindersi, giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera";
RITENUTO, pertanto, che, visti i significativi sviluppi indicati specificamente dal ricorrente nell'interpello e nel successivo ricorso e riportati nelle premesse dell'odierno provvedimento, le predette richieste di integrazione/aggiornamento formulate dal ricorrente debbano essere accolte e che pertanto l'editore resistente debba provvedere a predisporre un idoneo sistema nell'ambito del citato archivio storico, idoneo a segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l'esistenza del seguito o dello sviluppo della notizia in modo da assicurare all'interessato il rispetto della propria (attuale) identità personale, quale risultato della completa visione di una serie di fatti che lo hanno visto protagonista e ad ogni lettore di ottenere un'informazione attendibile e completa (nel caso di specie dovrebbe darsi conto del completo proscioglimento dell'interessato da ogni addebito penale secondo le indicazioni formulate dall'interessato medesimo nell'atto di ricorso o con altra formulazione ritenuta idonea); visto che l'editore resistente dovrà attuare tali misure, tenuto conto della novità del profilo, entro novanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando comunicazione entro la stessa data all'interessato e a questa Autorità dell'avvenuto adempimento… ».
Per quanto riguarda, infine, la richiesta dei ricorrenti di rendere gli articoli inaccessibili dai comuni motori di ricerca, il Garante, si legge ancora nella newsletter, ha dichiarato non luogo a provvedere perché, seppur dopo la presentazione del ricorso, l'editore aveva adottato gli accorgimenti tecnologici per "deindicizzare" gli articoli. Uno dei due provvedimenti adottati dal Garante è stato d’altra parte impugnato dall'editore di fronte all'autorità giudiziaria.
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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